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Il diritto d’autore in ambito musicale

Cosa importante per ogni opera dell’ingegno umano è la sua tutela intellettuale ed economica mediante deposito presso società legalmente riconosciute. Chi non ricorda la diatriba legale tra Meucci e Bell per l’invenzione del telefono? Ci sono tante società nel mondo che si occupano del deposito di opere musicali. Scopri come fare a tutelare la tua composizione guardando il video tutorial e leggendo le esaurienti domande e risposte del nostro sostenitore esperto di diritto d’autore.

Beppe Andreetto

1 – Che cos’è il diritto d’autore in ambito musicale? (min.00.15)

Quattro sono le figure che ruotano normalmente attorno alla commercializzazione e/o sfruttamento economico di un brano musicale: l’Autore (che ha composto il brano), l’Editore (che detiene i diritti di sfruttamento economico del brano), l’Artista (l’interprete che canta sul disco), il Discografico (che commercializza il disco nei punti vendita e sulle piattaforme).

Il Diritto d’Autore, è la percentuale economica che viene riconosciuta all’Autore a mezzo delle società di collecting, sui ricavi economici realizzati dai diversi operatori commerciali che lavorano alla divulgazione/commercializzazione del brano, comprendendo fra questi anche i locali o gli ambiti dove avvengono pubbliche esecuzioni musicali del brano (locali da ballo, concerti, radio, televisioni … ecc.).

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2 – Come si può avere pieno possesso e gestione della canzone? (min.01.43)

Basta non concedere i diritti di sfruttamento economico a nessuno.

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3 – Perché è sempre importante depositare le proprie opere? (min.02.00)

Il deposito non costituisce di per sé prova di paternità dell’opera, ma è fondamentale al fine di dimostrarne l’esistenza sua e dell’autore che l’ha composta, ad una determinata data.

Nel caso di contestazioni, come accade nei giudizi per plagio o appropriazione indebita, si potrà dimostrare ad un giudice la titolarità dei diritti.

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4 – Che cos’è il copyright musicale? (min.03.05)

All’atto di deposito di un’opera musicale presso la SIAE, la stessa diventa oggetto di tutela. In ambito musicale si tratta di un periodo di 70 anni dalla morte dell’ultimo degli Autori viventi del brano. Il “copyright” è quella dizione e logo che indica la protezione dell’opera ed elenca gli aventi diritto, unitamente all’anno di inizio protezione.

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5 – Qual è la differenza tra proprietà dell’Autore e proprietà dell’Editore? (min.03.48)

Va chiarito che la proprietà di un’opera musicale è sempre in capo all’Autore, perché in Italia il Diritto d’Autore è inalienabile (non è cedibile mai e senza nessuna eccezione).

Ciò che può essere ceduto è il diritto di sfruttamento economico dell’opera, normalmente affidato per l’amministrazione ad un editore musicale, a fronte di percentuali convenute a favore dell’Autore sui ricavi economici a venire.

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6 – Che cos’è il contratto editoriale? (min.04.26)

È il contratto che si stipula fra un Autore ed un Editore al fine di regolamentare la cessione dei diritt di sfruttamento economico  dell’opera.

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7 – Che cos’è il contratto d’Autore in esclusiva? (min.04.53)

È il contratto che si stipula tra un Editore ed un Autore, al fine di regolamentare e concedere all’editore per un determinato periodo di tempo, i diritti di sfruttamento economico di opere che l’Autore non ha ancora composto (che comporrà nel futuro nel periodo di tempo concordato).

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8 – Chi gestisce un brano edito? (min.05.34)

Il brano edito viene gestito amministrativamente dall’Editore che ha acquisito dall’Autore i diritti di sfruttamento economico dell’opera.

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9 – Come si realizza un album discografico? (min.06.03)

L’album discografico attiene ad una casa discografica (o etichetta) e alla sua distribuzione e vendita. Sui profitti derivati dalla vendita dell’album discografico prodotto e commercializzato, l’Autore ha diritto ad una percentuale che viene collettata e a lui ripartita semestralmente dalle società di collecting (in Italia la SIAE).

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10 – I diritti di sfruttamento economico (min.07.07)

Un’opera musicale può avere innumerevoli ambiti di sfruttamento, primo tra tutti la sua registrazione e commercializzazione determinandosi in questo modo i “diritti fonomeccanici”. In pratica: il discografico che produce e commercializza la registrazione dell’opera, paga ad una società di collecting (in Italia la SIAE) determinate somme predefinite.

Le società di collecting, provvederanno poi a ripartire agli Autori le percentuali dovute.

Ma ci sono altri tipi di sfruttamento, quelli di licensing in generale (la pubblicità a mezzo di spot televisivi o cinematografici ad esempio), oppure di sincronizzazione (l’opera musicale viene abbinata ad immagini video come ad esempio la colonna sonora di un film o un documentario). In questi casi i diritti d’Autore vengono trattati ed incassati dall’Editore che amministra l’opera, corrispondendo poi all’Autore la percentuale concordata nel contratto di Edizione.

In assenza di un Editore, si tratta di sfruttamenti che l’Autore deve gestire ed amministrare direttamente.

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11 – Che differenza c’è tra il diritto di esecuzione musicale e il diritto di riproduzione meccanica? (min.09.03)

Il diritto di esecuzione musicale dell’opera (DEM) si genera e viene incassato dalla SIAE, quando l’opera viene riprodotta in luoghi pubblici, o comunque luoghi dove il pubblico può avere accesso all’ascolto (sale da ballo, discoteche, bar, fiere, sfilate di moda… etc).

Il diritto di riproduzione meccanica (DRM) è invece la quota che la casa discografica paga alla SIAE per ottenere la licenza di duplicazione del disco.

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12 – Co-Autori: vincoli e diritti di riproduzione e pubblicazione del brano (min.09.58)

Se in un’opera sono coinvolti più Autori, sia nella parte musicale che in quella letterale, la SIAE ripartirà le percentuali corrispondendo a ciascun autore la quota che gli compete dichiarata sul bollettino di deposito.

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Beppe Andreetto

Dopo essersi dedicato all’insegnamento musicale, intraprende la carriera professionale nell’ambito dell’editoria e della discografia.

La sua intensa attività di amministratore musicale, si focalizza negli anni sul diritto d’autore ed i rapporti connessi fra le diverse specializzazioni artistiche nell’ambito del panorama della produzione musicale italiana.

Già direttore editoriale di G. RICORDI & C. e successivamente di BMG RICORDI e BMG PUBLICATIONS, ha svolto attività negli organi sociali della SIAE dove ha rivestito l’incarico di Commissario della Sezione Musica e Capo di Segreteria del Presidente.

Docente di Amministrazione del Diritto Musicale alla LUISS MASTER OF MUSIC di Roma, attualmente collabora stabilmente con la società editoriale BMG RIGHTS MANAGEMENT e svolge in libera professione, attività di consulenza musicale.